STATUTO

ASSOCIAZIONE DIRITTO, ETICA e CULTURA (ADEC)
Art. 1. È costituita l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE DIRITTO, ETICA e CULTURA (ADEC), con sede in Bologna presso il Presidente in carica.
La sede dell’Associazione potrà essere trasferita, all’interno del territorio italiano, con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2. L’Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.
Art. 3. Scopo
Scopo dell’Associazione è quello di promuovere e diffondere in tutte le forme consentite la cultura giuridica anche attraverso corsi di formazione, convegni, seminari, dibattiti e congressi di studio e pubblicazione di testi. A tal fine potrà avvalersi della collaborazione e del contributo di operatori del diritto e di professionisti di altri settori e di associazioni comunque operanti in ambito giuridico ed economico, ed altresì avviare accordi di collaborazione, anche continuativa, con case editrici in materia giuridica.
L’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi e per intensificare i rapporti tra gli associati può inoltre svolgere anche attività diverse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– la creazione con apposito regolamento di un Centro Studi;
– l’istituzione di un organo di stampa periodico on line contenente articoli di carattere giuridico-economico, professionale ed informazioni sempre di natura scientifica e professionale. La gestione del periodico è affidata ad un comitato di redazione nominato dal Consiglio Direttivo composto di 5 membri, di cui uno con la carica di capo di redazione;
– sito web;
– organizzazione di eventi sociali soprattutto in connessione con convegni, seminari, dibattiti e congressi;
– pubblicazioni in formato cartaceo e/o elettronico.
Art. 4. Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 5. Associati
Gli Associati si dividono in Fondatori, Ordinari e Onorari.
Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
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Sono soci Ordinari coloro che ne facciano istanza, nelle modalità previste, al Consiglio Direttivo e siano ammessi dal Consiglio stesso.
Sono soci Onorari coloro che vengono ammessi a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione in considerazione di particolari benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione, ovvero per meriti scientifici e culturali.
L’ammissione all’Associazione avviene su domanda scritta dell’interessato indirizzata al Consiglio Direttivo accompagnata dalla presentazione, sempre scritta di almeno tre Associati fondatori e/o di tre associati con almeno tre anni di anzianità associativa.
L’accoglimento è comunicato per iscritto al nuovo Associato, così come l’eventuale provvedimento di rigetto.
Tra i doveri degli Associati si evidenziano:
a) quello di mantenere comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione;
b) quello di rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) e quello di versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 6. Perdita della qualità di associato
Sono causa di cessazione del rapporto associativo:
-il recesso volontario con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ha effetto immediato;
-il mancato pagamento della quota associativa, per due anni anche non consecutivi, nonostante il formale invito a sanare la morosità;
– l’esclusione, mediante deliberazione a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o violazione degli obblighi statutari, regolamentari, deliberativi degli organi sociali od ancora per aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali.
L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7. Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo
d) il Comitato Scientifico;
Le cariche associative sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese deliberati dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. L’Assemblea
L’Assemblea ha il compito di promuovere tutte le iniziative che tendono al conseguimento dello scopo dell’Associazione.
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Essa viene convocata a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, anche fuori della sede dell’Associazione dal Presidente, oppure in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, almeno una volta all’anno, a mezzo sistema di comunicazione elettronico, con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo casi urgenti.
L’avviso deve indicare le modalità con cui si terrà (in presenza o in videoconferenza o in modalità mista) il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
È presieduta dallo stesso Presidente o in caso di suo impedimento dal
Vicepresidente.
Ogni associato in regola con tutti i pagamenti delle quote e iscritto da almeno un anno ha diritto ad un singolo voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta, firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati iscritti da almeno un anno e in regola con tutti i pagamenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, aventi i suddetti requisiti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Quanto all’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o in merito allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti da almeno un anno e in regola con tutti i pagamenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è
validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, aventi i suddetti requisiti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Gli associati che non sono iscritti da almeno un anno e non in regola con i pagamenti, possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
Art. 9. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, che siano iscritti da almeno un anno ed in regola con il versamento delle quote associative.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’ Assemblea e dureranno in carica per un triennio. Qualora nel corso del mandato venga meno per un qualsiasi motivo un componente, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a sostituire i ruoli mancanti tramite cooptazione.
Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’associato che ricopra cariche istituzionali nei relativi ordini professionali.
I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
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Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere che restano in carica per un triennio.
Al Consiglio sono demandati i compiti di promozione dell’Associazione, quelli organizzativi e statutari dell’Associazione stessa, compresa la fissazione della quota associativa, la nomina del comitato scientifico, del comitato di redazione dell’organo di stampa qualora venisse istituito, e la redazione del rendiconto economico e finanziario annuale  dell’Associazione da presentare agli Associati.
Il Consiglio Direttivo decide altresì sull’accettazione delle sovvenzioni e sulla loro utilizzazione.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è convocato, anche fuori della sede dell’Associazione, dal Presidente oppure, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente in carica, a mezzo sistema di comunicazione elettronico, con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi urgenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vicepresidente e può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Il Direttore del Comitato Scientifico ha diritto di intervento alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 10. Il Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Rappresenta l’Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi.
Al Presidente spetta il compito di convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, nonché quello di sostenere e orientare l’attività in conformità alle norme statutarie, vigilando il suo operato.
In caso di suo impedimento, la rappresentanza spetta al Vicepresidente.
Art. 11. Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è il cuore dell’Associazione e la massima espressione dottrinale dell’Associazione. Esso viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica un quadriennio ed elegge al proprio interno, un Direttore.
Compito del Comitato Scientifico è principalmente quello di ideare, programmare, promuovere e proporre in tutte le forme consentite convegni, seminari, dibattiti e congressi di studio e pubblicazione di testi.
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Il Comitato Scientifico potrà proporre al Consiglio Direttivo l’istituzione di specifici sub Comitati scientifici, nominati “Comitati scientifici d’area” di indirizzo specialistico per le varie materie i cui componenti, in misura non superiore a tre per ciascuna area, saranno scelti tra autorevoli esponenti del mondo, professionale ed accademico. Il Direttore è anche il coordinatore dei vari “Comitati scientifici d’area.
Ogni singola iniziativa culturale dell’Associazione dovrà essere definita,
programmata e realizzata in sintonia con il Comitato Scientifico e con il Consiglio Direttivo.
Art. 12. Risorse economiche
Per il raggiungimento degli scopi previsti e per quanto sarà ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l’Associazione si avvale:
a) di risorse provenienti dalle quote associative;
b) di risorse provenienti dalle pubblicazioni, ricerche, studi, documentazione o quanto altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi, istituzioni pubbliche o organismi privati;
c) di proventi e sponsorizzazioni ottenuti da sottoscrizioni e sostenitori, contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati:
d) di ogni altra entrata proveniente alla associazione in ragione dei servizi prestati e dei fini raggiunti.
Il Consiglio Direttivo decide sull’accettazione delle sovvenzioni e sulla loro utilizzazione.
L’esercizio sociale dura dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e per il primo anno dal giorno della costituzione al trentuno dicembre 2023.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
È fatto altresì obbligo all’Associazione di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.13. Modificazioni dello Statuto.
Le modificazioni del presente Statuto devono essere approvate con deliberazione dell’assemblea adottata con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari nella quale devono essere ricompresi almeno la metà degli associati fondatori.
Art.14 Disposizioni finali e norme di rinvio
È espressamente vietato per l’Associazione distribuire – anche indirettamente – utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, per tutta la durata dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, nonché il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso se ed in quanto applicabili.
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In Bologna il 17 Ottobre 2023
Firmato Stefano Dalla Verità
Firmato Beatrice Belli
Firmato Massimo Franzoni
Firmato Lorenza Villa
Firmato Sandro Callegaro
Firmato Elisabetta Poli
Firmato Giorgio Vaselli
Firmato Cristiana Senin
Firmato Federico Canova
Firmato Stefania Tonini
Firmato Annalisa Atti
Firmato Bruno Micolano
Firmato Fabio Florini
Firmato Nanni Silvia
Firmato Stefano Goldstaub
Firmato Alessandro Lovato
Firmato Fabrizio Sertori
Firmato Riccardo Roveroni
Firmato Pietro Buccarelli
Firmato Giuseppe Colonna
Firmato Zucconi Galli Fonseca Elena
Firmato Eugenia Savia Gravotta
Firmato Adolfo Barbieri
Firmato Silvia Marzot
Firmato Carlo Alberto Vancini
Firmato Antonio De Capoa
Firmato Elena Tradii
Firmato Lorenzo Turazza
Firmato Silvia Nicodemo
Firmato Facci Giovanni
Firmato Edgardo Ricciardiello
Firmato Jacopo Marin notaio